CCNL biennio 1996-97 (firmato 16.7.96)
COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1996-1997 sottoscritto il 16 luglio 1996
ART. 1 - Stipendi tabellari
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1.1.1996 o assunto successivamente.
2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29 comma 2, allegato A, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:
Qualifica 1.1.1996 1.12.1996 1.7.1997
I 53.000 60.000 38.000
II 56.000 64.000 40.000
III 59.000 68.000 42.000
IV 62.000 71.000 45.000
V 66.000 76.000 47.000
VI 70.000 80.000 50.000
VII 76.000 87.000 55.000
VIII 90.000 103.000 64.000
3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dall'1.7.1997, sono rideterminati nei seguenti importi :
Qualifica Stipendio in Lire (per 12 mensilità)
I 9.261.000
II 10.377.000
III 11.697.000
IV 12.865.000
V 14.409.000
VI 15.771.000
VII 18.071.000
VIII 23.267.000
4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6.7.1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
ART. 2 - Finanziamento del trattamento accessorio
1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni, con le integrazioni del presente contratto.
2. A decorrere dall'1.12.1997, per una mensilità, il fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 6.7.1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021 % del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. A valere dall'1.1.1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all' art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.
3. Il fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c) del CCNL del 6.7.1995 è integrato, a decorrere dal 1.7.1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli artt. 35, comma 1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti. Le Regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei beneficiari di cui al citato art. 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:
Qualifica Importo massimo
VIII L. 3.000.000
VII L. 1.800.000
Rimangono confermate le modalità applicative degli artt. 35, comma 5, e 36, comma 2 del citato CCNL del 6.7.1995.
4. Nel caso in cui l'amministrazione realizzi, prima dell'avvio della contrattazione decentrata, formali modifiche all'organizzazione del lavoro, tali da determinare il sicuro non utilizzo o l'utilizzo parziale, nell'anno di riferimento, del fondo previsto dall'art. 31, comma 2, lettera a), del CCNL del 6.7.1995, esso può essere destinato, in tutto o in parte, nell'ambito della contrattazione decentrata, al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno o del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità o, infine, del fondo per la produttività collettiva, previsti dal citato art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e). L'amministrazione, nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvede mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 17, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 o con i riposi compensativi di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 268/1987.
5. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dal comma 4, l'amministrazione può destinare, in tutto o in parte, il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art. 31, comma 2, lettera b), del CCNL del 6.7.1995 al finanziamento del fondo per la produttività collettiva di cui alla successiva lettera e) dello stesso art. 31.
6. In caso di accertata carenza dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c) è possibile, in sede di contrattazione decentrata, un trasferimento di risorse agli stessi dal fondo previsto dalla lettera e) del medesimo articolo in misura non superiore al 10% del fondo medesimo.
7. La diversa utilizzazione dei fondi di cui ai commi 4, 5 e 6 è reversibile nell'anno successivo al mutare delle condizioni organizzative, da verificarsi in sede di contrattazione decentrata.
8. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente articolo, sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
ART. 3 - Risorse aggiuntive ed economie di gestione
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6.7.1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5 % del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65 % del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8 %, che comprende ed assorbe quella dello 0,2 % prevista nel citato art. 32.
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l'art. 32 del CCNL del 6.7.1995, possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.
ART. 4 - Norma transitoria
1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera a) del CCNL del 6.7.1995, a decorrere dall'1.1.1997 è incrementata di L. 200.000 annue lorde .
2. Ai fini dell'attribuzione del livello economico differenziato, le percentuali di personale previste dall'art. 35, comma 4, del DPR n. 333 del 1990, sono così rideterminate a decorrere dall'1.12.1997:
Qualifica Percentuale
I 35%
II 35%
III 55%
IV 65%
V 40%
VI 65%
VII 30%
La disciplina degli artt. 35 e 36 del citato DPR n. 333 del 1990 rimane confermata così come richiamata dall'art. 37, comma 5, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dall'1.12.1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue, lorde, per dodici mensilità.
ART. 5 - Norma programmatica
1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in attuazione dell'art. 42, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, le parti convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL, per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.
ART. 6 - Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL del 6.7.1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in particolare, l'art. 38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del biennio 1996-1997.
PROTOCOLLO DI INTESA
In attesa delle conclusioni cui perverrà la prevista Commissione, con riferimento all'attuazione dell'art. 42 (revisione dell'ordinamento) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti locali Regioni, l'ARAN e le Organizzazioni sindacali che sottoscrivono il presente protocollo, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, riconoscono l'esigenza di concordare innovazioni di carattere generale sull'ordinamento professionale del personale e confermano quindi l'impegno di assicurare la decorrenza degli accordi in materia entro il 30.9.97.
Al fine di favorire un'organica sistemazione della materia, che sviluppi i risultati della sperimentazione anche con la partecipazione attiva delle associazioni degli enti del comparto e delle amministrazioni già impegnate in processi di riorganizzazione, si concorda quanto segue.
1. Il nuovo ordinamento sarà orientato a superare la rigidità dell'attuale modello basato sulla qualifica funzionale, attraverso la trasformazione e la riduzione delle attuali qualifiche e livelli, la semplificazione dei profili professionali, l'accentuazione del contenuto professionale rispetto a quello gerarchico anche attraverso l'introduzione di un'area quadri. Il contratto collettivo nazionale dovrà quindi stabilire:
- il nuovo modello di riferimento ordinamentale imperniato nella definizione di nuove aree e/o fasce professionali, comportanti una progressione retributiva interna, da individuare anche in base agli esiti della sperimentazione;
- i criteri per l'individuazione di specifici profili professionali;
- i criteri generali e requisiti selettivi per percorsi di carriera all'interno delle nuove aree e/o fasce professionali, considerando in modo bilanciato, per diversi ambiti, elementi quali, tra l'altro, l'esperienza professionale, la formazione, la qualità delle prestazioni, i risultati ottenuti e i titoli di studio;
- l'inserimento, in fase di prima attuazione, del personale in servizio nel nuovo ordinamento con la retribuzione invariata.
Per quanto riguarda in particolare il personale dell'area di vigilanza, le parti riconoscono l'opportunità di ridefinirne la collocazione nell'ambito del nuovo ordinamento in modo pienamente conforme ai requisiti professionali richiesti, ritenendo che le condizioni di primo inquadramento debbono essere omogenee con quelle che verranno previste per figure professionali attualmente collocate al VI livello.
2. Fermo restando l'impegno di dare attuazione all'accordo entro settembre 1997, al fine di accelerare il confronto, si individuano le seguenti scadenze:
- entro il 30 giugno 1996 conclusi i lavori preparatori di cui all'art. 42 del contratto, l'ARAN presenterà una proposta di linee generali per il nuovo modello ordinamentale, sulla quale si raccoglieranno valutazioni e pareri delle associazioni degli enti del comparto e delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
- su queste basi dal settembre 1996 le parti avvieranno la fase finale della trattativa, con l'obiettivo di concluderla entro il 31 ottobre e comunque in tempo utile per consentirne la prima applicazione nell'esercizio finanziario 1997.
Nell'ambito dell'accordo sul nuovo ordinamento le parti stabiliranno le modalità di eventuale destinazione delle risorse aggiuntive previste dall'art. 5 del CCNL per il biennio 96-97 al fine di far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'avvio dell'applicazione dell'accordo stesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti convengono di incontrarsi entro il 15 maggio 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL del 6.7.1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti convengono sulla opportunità che, durante il periodo necessario alle consultazioni, sia accertato se nei confronti degli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e si trovino nelle condizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 1 della L. 549/95 possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 3 del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti concordano che il comma 8 dell'art. 2 del presente contratto deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dai contributi assistenziali e previdenziali a carico delle amministrazioni per la liquidazione ai lavoratori del trattamento economico accessorio delle singole voci del fondo istituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 6.7.1995 sono finanziati con risorse proprie delle amministrazioni stesse e non ne riducono la consistenza complessiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Le parti chiariscono che l'eventuale accertamento dell'inidoneità assoluta o dell'inidoneità fisica che può dar luogo a mutamento di mansioni può intervenire, a richiesta dell'interessato, all'interno del periodo di comporto previsto dall'art. 21 del CCNL del 6 - 7 - 1995.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti Locali ribadiscono che l'attuale normativa non pone divieto agli enti in dissesto o strutturalmente deficitari che rispettino il piano di risanamento di prevedere, attraverso la contrattazione decentrata, l'incremento del fondo del trattamento accessorio anche con le quote di risorse aggiuntive ed economie di gestione previste per gli altri enti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL, nel rispetto degli impegni sottoscritti dalle parti per la nuova struttura della contrattazione e la politica dei redditi, ai fini del rispetto di un criterio di uguale trattamento tra il personale in servizio e quello cessato, con diritto a pensione dall'1/1/1996, ritengono dovuta l'attribuzione dei benefici economici di cui all'art. 1 del presente accordo anche al personale di cui alla L. 724/1994, articolo 13, comma 5, lettera B) - ed alla L. 335/1995, articolo 1 - comma 29, tabella E, per la parte riferita al recupero dello scostamento, nel primo biennio, tra inflazione programmata e quella reale, con riferimento all'incremento tabellare previsto dal suddetto art. 1, comma 2, per la decorrenza 1.1.1996.