CCNL Funzioni locali:ve lo spieghiamo noi.Pillola 5.

Genova -

Pillola n. 5 - Titolo V. Tipologie flessibili del rapporto di lavoro


Capo I. Lavoro a tempo determinato


Può aumentare il numero di precari. Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolamentato dall’art. 50. Le Amministrazioni possono stipulare contratti a tempo determinato, entro il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato, in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Questa quota è però solo indicativa, infatti le Amministrazioni possono sforare questo limite in moltissimi casi specificati nell’articolo stesso del contratto: le ipotesi di esenzione da limitazioni quantitative è talmente ampio che di fatto rende la quota del 20% solamente indicativa. I contratti a tempo determinato possono avere una durata di 36 mesi aumentabili fino a 12 solo in alcuni casi specifici. Viene precisato che non è possibile trasformarli a tempo indeterminato. Le discipline su trattamenti economici, assenze, permessi, periodo di prova ricalcano quelle già vigenti.


Capo II. Somministrazione di lavoro a tempo determinato.


La precarizzazione elevata a potenza. All’art. 52 viene trattato il “contratto di somministrazione” (lavoro interinale). Come per i contratti a tempo determinato viene indicata la soglia limite del 20%. Nella stessa maniera vengono dettagliati i casi per cui la limitazione non vale. E anche qui sono talmente tanti e generici che permetteranno alle Amministrazioni di operare con la massima libertà. Invece di risolvere il problema del precariato, lo si incentiva.



Capo III. Lavoro a tempo parziale.


Rapporto di lavoro a tempo parziale. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il limite del 25% della dotazione organica di ciascuna categoria, salvo alcuni casi particolari (art. 53). I dipendenti devono presentare apposita domanda indicando l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che si intende svolgere. L’Ente ha 60 giorni per concedere o rifiutare la trasformazione del rapporto di lavoro. I dipendenti hanno diritto a tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza se c’è la disponibilità del posto in organico. I dipendenti assunti a tempo parziale possono richiedere la trasformazione a tempo pieno dopo 36 mesi “nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni”.



USB P.I. Liguria Città Metropolitana di Genova 25-3-2018