Cuneo. TRE GIORNI DI PERMESSO: FACCIAMO CHIAREZZA
In allegato il volantino
Come affermato da vari pareri, tra cui quello ARAN del 07/08/2012 Comparto Regioni e Autonomie locali, in merito alla fruizione dei 3 giorni di permesso per particolari motivi (art. 19comma 2 del CCNL 6/7/1995) “…l’Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”) né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscanola concessione del permesso stesso.”
Ma qui in Comune non è (più) così.
Lo scorso 21 agosto infatti, a seguito dell’incontro della RSU con la parte pubblica, sono state introdotte diverse limitazioni all’uso dei permessi giornalieri retribuiti, come emerge dalverbale inviato ai dipendenti. Vediamo nel dettaglio le novità.
Verranno concessi ad intera giornata solo...
...se l’evento per cui vengono richiesti non si esaurisce entro il periodo di flessibilità concessadall’orario: quando per esempio un impiegato vorrà usare uno dei 3 giorni per un esame prenotato per le 10 del mattino (cioè all’interno della flessibilità) il permesso potrà essergli negato; ma di solito gli accertamenti sanitari non sono proprio al mattino?
...se l’evento ha una durata che va oltre la possibilità di chiedere i permessi brevi: la richiesta quindi potrà essere negata anche quando l’evento non supererà le 3,5/4 ore (il massimo di un permesso breve), ma per poterne prevedere la durata il dirigente dovrebbe chiedere all’interessato, ad esempio, di che esame o visita si tratta: non è questa una violazione della privacy?
...e se la motivazione si distacca dallo spirito che caratterizza le ferie (recupero psico-fisico): se i particolari motivi personali o familiari vanno nettamente distinti dal recupero psico-fisico, non è logico pensare che un qualsiasi evento importante per le esigenze di vita e di salute del dipendente debba essere coperto con questi permessi?
La richiesta dovrà essere fatta 3 gg. prima al Dirigente salvo in casi di urgenza manifesta: introducendo l’obbligo (fino ad oggi non previsto) di chiedere il permesso con un dato preavviso, si fa salva qualche “urgenza manifesta”: cosa si deve intendere con questa espressione del tutto generica, che lascia spazio a valutazioni discrezionali?
CCNL e pareri ARAN non regolano l’uso dei permessi per particolari motivi, che quindi deve prescindere dal motivo per cui se ne usufruisce: essi possono sì essere negati dal dirigente, ma per effettive esigenze di servizio e non perché si ritenga arbitrariamente che il dipendente non abbia bisogno di un giorno intero da dedicare a un determinato evento, sanitario o di altra natura. Dopo l’abolizione dei permessi a ore per accertamenti sanitari (di cui i dipendenti di altre amministrazioni possono avvalersi) stiamo assistendo alla limitazione di quelli a giorni: quale sarà il prossimo passo nell’erosione dei nostri diritti?