Rinnovo contratto Funzioni Locali: USB Pubblico Impiego in presidio all'Aran Ricevuta dal presidente Naddeo
Il presidio di USB sotto la sede dell Aran ha consentito ad una delegazione di essere ricevuta dal presidente Naddeo. Le questioni riportare all'attenzione del presidente sono state accolte, in quanto argomenti già attenzionati dal presidente stesso e dai collaboratori incaricati. L'incontro si è concluso con l'intenzione di ulteriori aggiornamenti in merito.
Di seguito ed in allegato il documento presentato dalla nostra organizzazione
Al Presidente ARAN: Antonio Naddeo
Al Dirigente della contrattazione Funzioni Locali
Il rinnovo di un contratto collettivo di lavoro, in special modo di un contratto collettivo nazionale, è certamente un momento delicato, ma importante e fondamentale nella vita dei lavoratori, di ogni settore e di ogni categoria, nonché delle stesse Istituzioni, degli stessi Enti cui afferisce. Attraverso di esso si definiscono parti rilevanti dei ruoli, delle funzioni, delle partite economiche, dei diritti e delle relazioni sindacali.
Momento di confronto e scambio, a volte anche “dialetticamente sostenuto”, ma sempre centrale per tentare di innovare, rinnovare, modificare la cosa pubblica e il suo “sentire”, la sua “immagine e la sua essenza” che “mostra” e “consegna” non solo al personale, ma, per alcuni versi, alla stessa comunità nel suo complesso.
Per queste ragioni, per questi nostri convincimenti profondi non possiamo che accogliere positivamente l’incontro che oggi ci apprestiamo a fare, consapevoli che il confronto sindacale, anche tra organismi che risultano in posizionamenti significativamente diversi, nonché il suo percorso e le modalità con cui esso si dipana, sono aspetti essenziali della stessa Democrazia di un Paese.
Come USB abbiamo dato un giudizio fortemente negativo sull’ultimo contratto nazionale collettivo firmato (CCNL 2019-2021): dagli aumenti salariali assolutamente insufficiente a far fronte al rilevante incremento del “costo della vita”, ai forti e diffusi elementi divisivi dei lavoratori che generati dalla sua articolazione concreta, all’ormai consolidato azzeramento degli spazi di trattativa in sede decentrata, oltre gli aspetti meramente economici, ecc.
A questi importantissimi elementi che caratterizzano il nostro profondo dissenso ai dettami del citato CCNL, nella specificità del settore educativo e formativo il giudizio estremamente negativo della Nostra Organizzazione non può che essere ancor di più marcato.
In primo luogo, il problema del cosiddetto “bi-livello”, ovvero la diversa collocazione di area per lavoratrici e per lavoratori che svolgono le stesse mansioni e gli stessi compiti, ma che si ritrovano con differenti retribuzioni e prospettive lavorative. Una scelta pasticciata, dove in definitiva sono proprio le lavoratrici e i lavoratori più esperti ad essere penalizzati. Una scelta, oltreché iniqua moralmente, con significativi e rilevanti dubbi di legittimità giuridica, in quanto violato il principio di corrispondenza tra mansioni e livello di inquadramento stabilito in via generale dall’articolo 2103 Codice civile (stesso lavoro, stesso inquadramento!).
Il contratto avrebbe dovuto ricollocare automaticamente tutto il personale educativo e scolastico nell’area dei Funzionari (ex categoria D), senza operare distinzioni e senza poi ipotizzare complicate e limitate “progressione verticali in deroga”, per cercare di limitare i “danni”
Questa mancata scelta ha, come detto, pesanti conseguenze di natura economica.
Chiediamo la riclassificazione di tutto il personale educativo e insegnante nell’area dei Funzionari a Elevata Qualificazione, superando questo mostro giuridico del cosiddetto “bi-livello”, “partorito” nel citato contratto collettivo EE.LL ultimo scorso, perché ad eguali mansioni devono corrispondere eguali inquadramenti ed eguali salari.
In merito ai titoli di studio necessari per l’accesso ai servizi educativi il CCNL 2019-2021 non tiene in considerazione IL DECRETO LEGISLATIVO n. 65 del 13 aprile 2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni). vigente dal 31-5-2017.
Nello specifico all’art. 14 (Norme transitorie e finali) è previsto esplicitamente: A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Inoltre, alla luce della discutibile decisione di istituire il cosiddetto Albo degli Educatori (Legge 55/2024), riteniamo doverosa la modifica dell’articolo 102 del CCNL ultimo scorso, prevedendo il riconoscimento diretto del contributo ivi indicato in caso di iscrizione obbligatoria ad Albi o a Ordini professionali, non già come integrazione al differenziale stipendiale, cui all’articolo 14 sempre del citato contratto, subordinato quindi, alle procedure, ai requisiti e ai tempi relativi.
Queste, sinteticamente, ci sembrano essere le principali e più urgenti modifiche da apportare, le misure più rilevanti da assumere, onde rimuovere iniquità, ingiustizie e/o confusioni, che disorientano e rischiano di non produrre quel senso di appartenenza e di coinvolgimento motivazionale fondamentale per fornire quei servizi pubblici centrali nella nostra società civile.
Usb Pubblico Impiego Funzioni Locali - Settore Educativo e Scolastico