Comune di Catania. Mancata corretta applicazione procedure progressioni tra le aree.

Palermo -

Questa O.S. comunica di aver proceduto, tramite l'avvocato Sergio Galleano, a diffidare il Comune di Catania e, per esso, gli organi preposti allo svolgimento della corretta applicazione dei criteri per la procedura selettiva comparativa delle progressioni verticali del Comune di Catania, così come citati nel Bando di Partecipazione e più specificatamente a quanto riportato nell'art. 1 al punto b: “....in applicazione dell’art. 13, commi da 6 a 8 del CCNL 2019/2021, in fase di prima applicazione del contratto medesimo (e cioè dal 01/04/2023 al 31/12/2025), possono partecipare alle progressioni verticali tra aree, anche i dipendenti in servizio che siano sprovvisti del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area e al profilo oggetto di selezione, purché in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza del CCNL medesimo di seguito riportata: Dall’Area degli Operatori Esperti All’Area degli Istruttori a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria (B1-B3) del precedente sistema di classificazione; Oppure b) Assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione..”.

Si è potuto apprendere dell’intenzione da parte della Commissione Giudicatrice di interpretare, nel corso della procedura e quindi a domande ormai presentate, tale clausola del bando nell’errato senso che i concorrenti in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’area degli istruttori (diploma di scuola secondaria e che dunque erano necessariamente in possesso anche del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico e degli otto anni di esperienza di cui all’art. 1 dell’avviso di selezione), potevano dichiarare quale requisito per l’accesso alla procedura il titolo di studio inferiore e far poi valere il diploma ai sensi dell’art. 7 dell’avviso aggiungendovi il titolo omesso al fine di ottenere un maggior punteggio;

Tale arbitraria e fantasiosa interpretazione ha danneggiato tutti coloro i quali, correttamente, avevano indicato il diploma quale titolo di accesso alla procedura, omettendo, ovviamente, di indicarlo anche tra i titoli aggiuntivi di cui all’art. 7 e che si trovano quindi penalizzati in graduatoria;

 

 

Detta interpretazione è palesemente contraria a ogni criterio logico, allo stesso bando e comunque illegittima, poiché l’art. 1 dell’avviso prevede l’accesso alla procedura con il titolo di studio di diploma e solo in via del tutto eccezionale e comunque, in alternativa (“oppure”) con un titolo inferiore e un’anzianità maggiore, sicché, appare evidente che il titolo di diploma assorbe quello dell’obbligo scolastico e che i titoli di diploma valutabili ai sensi dell’art. 7 non possono che considerarsi quelli diversi da quello indicato come titolo di accesso ex art. 1.

Tanto è, del resto, confermato anche dall’ Art.6 Valutazione Titoli professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 18/10/2023.

Per tutto ciò ed in considerazione del fatto che si sono rivelati inutili gli inviti alla ragionevolezza inviati all'Amministrazione con le comunicazioni del 28.11.2024 e dell’8.1.2015 da parte della scrivente O.S.USB, si è diffidato il Comune invitando chi di competenza a rivedere la graduatoria, ora resa pubblica in via provvisoria, eliminando il punteggio assegnato ai candidati che hanno inserito il titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado dei quali sono in possesso, indicando quale titolo di accesso solo quello del superamento della scuola dell’obbligo o, in alternativa, a riconoscere il punteggio di cui all’art 7 di cui al titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado a tutti coloro i quali lo hanno indicato quale titolo di accesso.

 

 

Catania, lì ___ Febbraio 2025

 

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